Un nuovo post "Fuochi d'artificio, una guida della Polizia di Stato" è stato pubblicato il giorno 3 ottobre 2013 alle ore 15:44 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
È recente la pubblicazione sul sito della Polizia di Stato di una
guida sui giochi d'artificio (meglio chiamati prodotti pirotecnici
da divertimento).
Il loro *commercio* deve essere autorizzato dal Ministero
dell'Interno, gli estremi dell'autorizzazione devono apparire
sull'etichetta della confezione, insieme al nome del prodotto, della
ditta produttrice e di quella importatrice, le principali
caratteristiche costruttive*** e la descrizione chiara e completa
delle modalità d'uso.
È vietata qualsiasi *manipolazione* dei prodotti (svuotamento e
ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili,
ecc.), anche perché dette azioni integrano il reato di illecita
fabbricazione di prodotti esplodenti.
I prodotti *"declassificati" o "di libera vendita"*:
1) possono essere venduti:
* solo ai maggiori di 14 anni di età;
* da commercianti in possesso di licenza;
2) il loro possesso non deve essere denunciato all'Autorità di
pubblica sicurezza;
3) il loro uso è consentito nel rispetto dell'ordinaria prudenza
così come indicata dalle istruzioni d'uso presenti
nell'etichetta.
L'attività degli addetti alla fabbricazione e all'uso di fuochi
di artificio (RD 635/1940) rientra fra quelle per le quali è
richiesto un *certificato di abilitazione* e gli operatori del settore
devono sottoporsi agli *accertamenti volti ad escludere l'uso di
sostanze stupefacenti e psicotrope*.
*** I prodotti si distinguono per l'appartenenza a specifiche
"categorie".
IV Categoria - prodotti per lo più professionali e comunque vendibili
solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto a persone
munite di specifiche licenze di polizia (porto d'armi, nulla osta
all'acquisto). Il loro possesso deve essere denunciato all'Autorità
di Pubblica Sicurezza e l'*uso* deve essere preceduto da
un'autorizzazione di polizia;
*V* *Categoria, gruppo C* - prodotti *vendibili solo* presso esercizi
appositamente autorizzati a persone maggiori di anni 18 che esibiscano
un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi
sul registro di polizia. Il loro *possesso* deve essere denunciato
all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la loro *utilizzazione* è
ammessa solo dietro l'autorizzazione prevista dall'art. 57 del
TULPS.
*Info:* guide fuochi d'artificio Polizia di Stato.
http://www.mog231.it/fuochi-dartificio-una-guida-della-polizia-di-stato/
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