lunedì 28 ottobre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Contratti solidarietà espansiva, Assicurazione sociale impiego, interpelli" è stato pubblicato il giorno 28 ottobre 2013 alle ore 06:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA - Pubblicate il *23 ottobre* nella sezione dal Ministero del
Lavoro le risposte della Direzione generale per l'attività ispettiva
a due nuovi quesiti, entrambi presentati dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei Consulenti del lavoro.

La prima istanza, interpello n. 28/2013 riguarda il *contratto di
solidarietà espansivo*. La domanda ha riguardato il "se il
contributo erogato ai sensi del la disposizione di cui sopra, in
favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile
dell'orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale
assunzione di nuovo personale, possa essere  altresì concesso
qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni"in
eccedenza ossia tali da produrre un incremento complessivo degli
occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro
strettamente legati alla contrazione oraria".

La Direzione generale, analizzando la disciplina relativa ai contratti
di solidarietà espansiva, art. 2 comma 1,  D.L. 726/1984 (conv.
dalla L. n. 863/1984 ) e citando nota Inps del 23 ottobre 1984 e
circolare INPS n. 1/1987 ha risposto che "l'eventuale assunzione
in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati
superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione
oraria non  rileva ai fini della fruizione del l'agevolazione
[...]si ritiene che il contributo  in questione spetti limitatamente
alle assunzioni corrispondenti alla complessiva  riduzione
dell'orario di lavoro".

Il secondo interpello n. 29/2013, ha riguardato la possibilità per il
lavoratore di usufruire dell'*ASpI, Assicurazione sociale per
l'pmpiego*, anche in caso di licenziamento disciplinare.

La Direzione generale, analizzata la norma ha ribadito che le cause di
esclusione dall'ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro
sono tassative e riguardano esclusivamente i casi di dimissioni e di
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ne consegue che il
lavoratore può accedere all'Assicurazione  Sociale per l'Impiego
anche se è stato licenziato per motivi disciplinari.

*Per approfondire: *interpelli 23 ottobre 2013.



http://www.mog231.it/contratti-solidarieta-espansiva-assicurazione-sociale-impiego-interpelli/

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