Un nuovo post "Regolamento Clp, modifiche allegati IV e VI in Gazzetta Europea" è stato pubblicato il giorno 24 ottobre 2013 alle ore 14:35 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
ROMA - Segnalata dai Vigili del Fuoco la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del *Regolamento UE 944/2013 del 2
ottobre 2013* sulla _*modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele*_.
Il provvedimento riguarda il regolamento *Clp*, sostanze e miscele, e
ne modifica dei tratti negli allegati IV e VI.
Per quanto riguarda l'allegato IV viene modificato il riferimento al
codice *P210* "Tenere lontano da fonti di calore, superfici
riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato
fumare.". Nell'allegato VI invece _Classificazione ed etichettatura
armonizzate di talune sostanze pericolose_ vengono invece modificate
la tabella 3.1 _Elenco della classificazione e dell'etichettatura
armonizzate di sostanze pericolose_ e la tabella 3.2 _Elenco della
classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze
pericolose dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE_.
Le *modifiche introdotte sull'allegato IV* si "applicano alle sostanze
a "decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal
1° giugno 2015 con deroghe ("le sostanze e le miscele possono,
rispettivamente prima del 1° dicembre 2014 e prima del 1° giugno
2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità
del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente
regolamento; fino al 1° dicembre 2016 non sussiste l'obbligo di
etichettare o imballare nuovamente in conformità del presente
regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in
conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato
prima del 1° dicembre 2014; fino al 1 o giugno 2017 non sussiste
l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità del
presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e
imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio o del regolamento CE n. 1272/2008 e immesse
sul mercato prima del 1 o giugno 2015'').
Per quanto riguarda le *modifiche all'allegato VI* "si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2015 per tutte le voci ad eccezione della
voce «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar,
high-temp.; numero CE 266-028-2), per la quale l'articolo 1 si
applica a decorrere dal 1 o aprile 2016''. Anche in questo caso una
deroga ("le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal
presente regolamento, possono applicarsi anteriormente alle date")
indicate.
*Info:* Regolamento 944/2013.
http://www.mog231.it/regolamento-clp-modifiche-allegati-iv-e-vi-in-gazzetta-europea/
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