martedì 1 ottobre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Echa, il "Navigator" tool per aiutare le Pmi sul regolamento Reach, anche in italiano" è stato pubblicato il giorno 1 ottobre 2013 alle ore 10:02 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

HELSINKI - Pubblicato da Echa l'aggiornamento nelle 23 lingue
ufficiali UE del suo _Navigator_ tool interattivo che aiuta i
soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione, distribuzione e
utilizzo delle sostanze chimiche a individuare i loro obblighi.

Utilizzando il Navigator l'utente risponde viene guidato passo-passo
nel definire quali siano gli obblighi cui è sottoposto in virtù dei
regolamenti *Reach* e *Clp* Il navigatore fornisce anche collegamenti
a documenti utili per l'adempimento di tali obblighi.

ECHA pertanto consiglia vivamente le piccole e medie imprese di
utilizzare il navigatore, la cui attuale versione è in linea con
l'attuale stato d'avanzamento della legislazione.

*Per approfondire:* Updated navigator tool.

Ancora Echa ha pubblicato i risultati di una ricerca sulla *stima dei
costi di sostituzione* per sei sostanze potenzialmente
pericolose. Obiettivo dello studio è fornire agli Stati membri, e
alle imprese, indicazioni teoriche e metodologiche che li possano
sostenere nel compito di *valutare i costi di sostituzione di una
sostanza che desta preoccupazioni*. Una puntuale analisi dei costi
può quindi aiutare  a valutare tutti gli aspetti in gioco nel caso
ci sia da decidere sulla restrizione dell'uso di una sostanza
chimica pericolosa, compresa la spesa relativa alla perdita di
funzionalità che una sostituzione probabilmente comporta.

*Per approfondire*: Research report published on the substitution
costs of hazardous chemicals.

La Commissione di appello dell'Echa ha accolto il *ricorso*
A-007-2012 presentato da Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.
Bergamo, Italia , che a seguito di un controllo di conformità
nell'ambito della procedura di valutazione del fascicolo, era stata
obbligata a presentare ulteriori informazioni.

Nello specifico la Commissione di appello ha *accolto le motivazioni
del ricorrente* che ha evidenziato come il tempo concesso per
aggiornare i dati non era stato sufficiente: una volta notificata, il
ricorrente avrebbe avuto solo tre giorni di tempo per conformarsi con
la versione rettificata della decisione impugnata.

Secondo la Commissione quindi l'Echa avrebbe omesso di considerare
adeguatamente i diritti e gli interessi del ricorrente e ha stabilito
che la decisione impugnata dell'Echa avrebbe violato il dovere
dell'Agenzia di agire in modo equo e ragionevole, violando il
principio di buona amministrazione.

Di conseguenza la commissione di appello ha rimesso il caso all'Echa
per la ri-valutazione.

*Per approfondire:* The boards of appeal annuls an Echa decision.



http://www.mog231.it/echa-il-navigator-tool-per-aiutare-le-pmi-sul-regolamento-reach-anche-in-italiano/

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