venerdì 21 giugno 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Normativa e sicurezza lavoro articoli pirotecnici, analisi Commissione consultiva" è stato pubblicato il giorno 21 giugno 2013 alle ore 13:19 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA -Pubblicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute
e la sicurezza sul lavoro il documento *_Articoli pirotecnici.
Impianti di produzione e deposito_*, documento redatto per verificare
la sussistenza di incongruenze tra la normativa attuale sulla
sicurezza sul lavoro primo fra tutti il Testo unico e la normativa di
settore.

La realizzazione del documento assume tra le proprie motivazioni il
susseguirsi negli ultimi anni di incidenti mortali, con la conseguente
necessità di una revisione e armonizzazione della normativa corrente.

Un testo che auspica quindi "la formulazione delle conclusioni,
l'adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e
prevenzione che regolano questo settore, un più efficace
coordinamento delle amministrazioni competenti in materia e la
necessità di dedicare, nell'ambito delle attività formative
specifiche, maggiore attenzione alle indicazioni relative ai rischi
specifici derivanti dall'utilizzo delle sostanze pericolose".

La prima dissonanza è stata osservata nella "*terminologia, nelle
classificazioni e nelle prescrizioni* della normativa che disciplina
tali attività" e riguarda quindi l'aggiornamento del *Tulps* Testo
unico delle leggi di pubblica aicurezza (1931 e regolamento esecuzione
del 1940) rispetto alle novità degli ultimi quaranta anni.

"Le fabbriche che producono esplosivi e articoli pirotecnici, sono
soggette a specifici obblighi previsti dal T.U.L.P.S. il quale,
all'Allegato B, contiene prescrizioni tecniche per la costruzione
degli impianti di produzione, per le caratteristiche degli ambienti
dove viene effettuata la produzione di prodotti esplodenti, per le
distanze da osservare, per quantitativi massimi di materiale
lavorabile e per l'accesso ai locali alle persone non addette ai
lavori. Per quanto attiene all'idoneità tecnica dei soggetti
operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs del 25.09.2012,
n. 176 di modifica del D.Lgs.n. 58/2010, sono stati previsti corsi di
formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati,
riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi
artificiali e agli altri operatori".

"La definizione delle modalità diattuazione dei corsi di formazione
sono demandate ad un emanando decreto del Ministro dell'Interno. l
Tulps prevede, inoltre, che, per operare nel settore,venga rilasciata
una specifica licenza, le cui procedure e competenze variano a seconda
della classificazione del  materiale esplodente".

A tal proposito quindi "Si evidenzia che:per la 1°, 4° e 5°
categoria, l'autorità competente, ai sensi dell'art .47 del
T.U.L.P.S., è il Prefetto; per la 2° e 3° categoria, l'art. 46
del T.U.L.P.S. dispone che l'Amministrazione competente alla
concessione della licenza è il Ministero dell'Interno".

*Valutazione dei rischi.*"Nelle categorie 4° e 5°, rientrano,
rispettivamente, *_Artifici e prodotti affini negli effetti
esplodent__i_* e _*Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici e,
quindi, gli articoli pirotecnici*_". Per queste attività il Testo
unico prevede il servizio prevenzione e protezione interno e la
presenza di Rspp ed è esclusa la possibilità nelle micro imprese di
optare per l'adozione di procedure standardizzate.

Spetta inoltre al datore di lavoro valutare l'esposizione da agenti
chimici e rispettare adempimenti previsti dal Regolamento 1272/2008/CE
sulla classificazione di sostanze e miscele, livello di rischio,
etichettatura e imballaggio e fino al 1° giugno 2015 quanto previsto
dal D.Lgs 14 marzo 2003, n. 65.

La discrepanza viene evidenziata nel fatto che i criteri di
classificazione degli esplosivi del Regolamento Clp sono differenti da
quelli dl Tulps e che "mentre sono applicabili le disposizioni
contenute nel Titolo IX del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., non si
applicano, per espressa previsione normativa, le disposizioni del
Titolo XI "Protezione da atmosfere esplosive" (Art. 287, comma 3,
lettera c.); il rischio esplosione, per tali attività, è
regolamentato dal T.U.L.P.S.".

Infine, "La preparazione di articoli pirotecnici potrebbe obbligare i
produttori degli stessi a verificare l'applicabilità anche delle
disposizioni contenute nel Regolamento 1907/2006/CE su registrazione,
autorizzazione, restrizione delle sostanze pericolose (Regolamento
REACH), ad esempio, nel caso in cui le sostanze siano acquistateda
fabbricanti extra UE".

*Trasporto.* Innanzitutto si fa notare come il traffico dei prodotti
debba essere regolato
dall'_Accordo internazionale per il trasporto merci pericolose_. Viene
quindi rilevato come per la maggior parte delle aziende di settore non
sia applicabile la disciplina sul rischio incidenti rilevanti
D.Lgs.n.334/99 e s.m.i, a causa della soglia quantitativa richiesta
dalla stessa norma e propedeutica alla sua applicazione.

*Depositi giudiziari.* "Al riguardo, si fa presente che la licenza,
rilasciata dal Prefetto, prevede espressamente il quantitativo di
articoli pirotecnici che può essere detenuto e, di
conseguenza, l'eventuale deposito giudiziario di materiale
esplodente in genere, oggetto di
sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, dovrà tenere conto
di quanto indicato nella
licenza. La presenza di un deposito giudiziario potrebbe, inoltre, non
permettere al datore di lavoro una corretta analisi dei rischi
derivanti dalle possibili mancate informazioni sulle
caratteristiche intrinseche dei prodotti, sulle relative
incompatibilità, nonché sulla degradabilità dei prodotti e dei loro
imballaggi.

Altro aspetto di criticità per i depositi giudizia ri è
rappresentato dalla necessità di applicare
gli obblighi del D.Lgs 334/99e s.m.i. nell'ipotesi in cui si operi
con carichi inferiori alla soglia
di assoggettabilità al suddetto decreto e la presenza del deposito
faccia superare all'impresa effettivamente i valori previsti (artt.
6 e 8 del D.Lgs.n.334/99 e s.m.i.)".

*Formazione dei lavoratori e dei titolari della licenza*. Citando il
DD.LLgs.
n. 81/2008 e s.m.i. e l'ultima modifica del D.Lgs. n.334/99 (il
D.Lgs.n. 238/2005) il
testo ricorda come ricadano sul datore di lavoro obblighi riguardanti
formazione e informazione sulla natura e sulla pericolosità delle
sostanze, utilizzo e gestione e
ricaute sull'ambiente in possibili incidenti.

"In particolare, per le imprese soggette al D.Lgs .n. 334/99 e
s.m.i.,è prevista l'applicazione del decreto del Ministero
dell'Ambiente 16 marzo 1998 che detta modalità con le quali i
gestori e i  fabbricanti devono procedere, almeno con *cadenza
trimestrale* all'informazione, all'addestramento ed
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. Per quanto
riguarda la formazione, si evidenzia, come criticità, sia da un punto
di vista terminologico, che di responsabilità, l'uso delle
differenti dizioni nelle diverse normative: adesempio, gestore,
titolare della licenza, da tore di lavoro e titolare
dell'attività".
*Competenze.* Il testo invita al miglioramento delle prassi
riguardanti la comunicazione tra
i vari soggetti istituzionali coinvolti nei processi aurotizzativi e
di vigilanza.

*Attrezzature*. Fondamentale che il datore di lavoro provveda alla
scelta e alla manutenzione di attrezzature che rispondano alle norme
tecniche di sicurezza, adeguate ad ambienti di lavoro a rischio
esplosione.

A chiusura delle problematiche elencate quindi, la Commissione
consultiva conclude suggerendo che:

"1 l'*adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e
prevenzione* che regolano questo settore (non solo in riferimento ai
pirotecnici, ma anche agli esplosivi in generale), particolarmente
esposto a gravi rischi, è probabilmente uno dei fattori decisivi per
il miglioramento degli ambienti di lavoro e per dare regole certe ai
datori di lavoro;

2. sarebbe auspicabile che le Amministrazioni Interno, Lavoro e
Ambiente, si *coordinassero* al fine di eliminare le difformità nella
terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della
normativa che disciplina tali attività;

3. sarebbe opportuno dare maggiore risalto, nell'ambito delle
attività di formazione
previste dalle varie normative specifiche, per gestori, direttori di
fabbrica, operatori,
alle indicazioni da fornire in relazione ai rischi specifici derivanti
dall'utilizzo delle sostanze
pericolose. Quali, adesempio:

* le misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per la
gestione dei suddetti rischi;

* i dispositivi di protezione collettiva ed individuale e la loro
conformità alle norme

* tecniche di riferimento;

* la scelta di prodotti chimici con adeguata etichettatura e la
corretta interpretazione delle Schede Dati di Sicurezza ad essi
obbligatoriamente allegate".

Sarebbe, inoltre, auspicabile:

"4. limitare al massimo i tempi dei depositi giudiziari e fornire alle
imprese tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del
materiale depositato, al fine di permettere
un corretto deposito ed una corretta valutazione dei rischi;

5. sottolineare, per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di
controllo, per il settore
pirotecnico, l'importanza che riveste il coordinamento tra i
Ministeri competenti e le Regioni;

6. intervenire sulla *normativa specifica*, sia tecnica che
legislativa relativa alle attrezzature utilizzate nella lavorazione
degli esplosivi, per eliminare le carenze e per aggiornarla".

*Per approfondire:* documento Commissione consultiva articoli
pirotecnici.



http://www.mog231.it/normativa-e-sicurezza-lavoro-articoli-pirotecnici-analisi-commissione-consultiva/

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