venerdì 7 giugno 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Prodotti da costruzione, nuovo regolamento sull'obbligo della marcatura CE" è stato pubblicato il giorno 7 giugno 2013 alle ore 13:12 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

Il 1° luglio entrerà in vigore il Regolamento EU 305/2011
riguardante la marcatura CE sui prodotti da costruzione, il cui
obbligo era già dettato dalla direttiva 89/106***. Il nuovo
Regolamento conferma l'impianto della direttiva del 1988 ma
introduce alcune *semplificazioni*:

a) per i prodotti fabbricati in esemplare unico,
b) per quelli fabbricati direttamente in cantiere; 
c) per quelli fabbricati per il restauro.

La marcatura CE *garantisce che il fabbricante ha eseguito i controlli
standard* sia durante le fasi di progettazione che di fabbricazione,
sia sulle materie prime che sui macchinari  e sia, ancora, sui
requisiti del prodotto finito.

Sull'etichettatura dovranno essere presenti  alcune informazioni
che dovranno essere riportate nella *Dichiarazione di prestazione*.
"Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione
tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il
fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto
dell'immissione di tale prodotto sul mercato".

L'elenco dei prodotti marcati CE è fino al 30 giugno quello
previsto dalla Direttiva 89/106 ed è datato 28 febbraio 2013. A
partire dal 1° luglio, sono previste periodiche pubblicazioni, sulla
Gazzetta ufficiale europea, con gli *elenchi dei materiali edili e
impiantistici* interessati dalla Direttiva.

** *Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa "al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da
costruzione"…  che si applica" ai materiali da costruzione
nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi
alle opere. e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche
di un prodotto… Questi requisiti possono essere applicabili tutti,
alcuni o soltanto uno…. essi devono essere soddisfatti per una
durata di esercizio economicamente ragionevole…"."*Nel valutare
la prestazione di un prodotto da costruzione bisognerebbe tenere conto
anche degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del
prodotto durante il suo intero ciclo di vita*".

**** "Nel redigere la dichiarazione di prestazione, *il fabbricante
si assume la responsabilità della conformità del prodotto* da
costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni
contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di
prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile".
"*La dichiarazione di prestazione  deve essere conservata per un
periodo di dieci anni* a decorrere dall'immissione del prodotto da
costruzione sul mercato".



http://www.mog231.it/prodotti-da-costruzione-nuovo-regolamento-sullobbligo-della-marcatura-ce/

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