venerdì 14 giugno 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Nuova trasmissione dati sanitari allegato 3B e sanzioni, circolare Ministero Salute" è stato pubblicato il giorno 14 giugno 2013 alle ore 12:52 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA - Pubblicata dal *Ministero della Salute* la circolare 10 giugno
2013, n. 13313 con chiarimenti applicativi riguardanti il D.M. 9
luglio 2012, ovvero "Contenuti e modalità di *trasmissione delle
informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori*, ai sensi dell'art. 40 del dlgs 81/08 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La circolare si riferisce quindi agli adempimenti riguardanti i nuovi
contenuti e le nuove modalità di trasmissione degli allegati 3A e 3B,
alle criticità riscontrabili nell'attuale periodo di test e
transizione e alla possibilità di sospensione delle sanzioni.

Il Ministero chiarisce che: "In *considerazione della probabilità di
possibili criticità nella fase di prima attuazione*, all'articolo 4
il decreto (decreto 9 luglio 2012 Ndr) ha previsto una fase
transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall'entrata in
vigore del decreto stesso, per l'effettuazione di una adeguata
sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall'articolo 40,
finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle
procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove
le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti
criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con
l'allegato 3B, per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini
epidemiologici".

E ancora: "Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa
la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
nell'anno 2012, il termine per l'invio delle informazioni
richieste dall'allegato 3B, normalmente fissato dall'articolo 40
entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, *è
stato differito dal D.M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013* ed inoltre
è stata introdotta all'articolo 4 del decreto la previsione che:
"Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con
riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione
telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la
sanzione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e), è *sospesa
fino al termine, della sperimentazione* di cui al comma che
precede".

La sospensione della sanzione a carico dei medici competenti, quindi
può avvvenire  per eventuali lacune riscontrate nell'ottemperare al
comma 1 articolo 40 del Testo Unico, può essere prevista per
difficoltà non preventivate, impedimenti che abbiano ostacolato la
trasmissione delle informazioni telematica.

"A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato
articolo 4, che può prestarsi a generare possibili dubbi
interpretativi, si chiarisce che "fino al termine della
sperimentazione di cui al comma che precede" non va inteso come una
temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza
dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri "fino al
24 agosto 2013", per cui solo successivamente a tale data
l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel
senso che *ove ricorrano i presupposti richiamati all'articolo 4 del
decreto ministeriale 9 luglio 2012*, la omessa trasmissione dei dati
relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a
sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione *risulta coperto
dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione
prevista*".

Questo per assicurare la _ratio_ di questa fase provvisoria, che
consiste nel favorire una transizione serena in condizioni esimenti
per il medico competente che abbia riscontrato difficoltà nell'invio
della trasmissione telematica entro il 30 giugno per difficoltà
operative.

Il ultimo, il Ministero ricorda "che le preventivate possibili
difficoltà operative non saranno in ogni caso *tali da ostacolare
l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'allegato
3B*, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in
quanto la procedura telematica resa disponibile dall'Inail prevede,
per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale
ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni
eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti
servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di
ripetizione dell'invio delle informazioni precedentemente trasmesse
da parte del medico competente"

*Info: *circolare Ministero Salute 10 giugno 2013.

*Leggi anche:*
trasmissione dati comunicato Simlii
applicativo tramissione dati



http://www.mog231.it/nuova-trasmissione-dati-sanitari-allegato-3b-e-sanzioni-circolare-ministero-salute/

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