Un nuovo post "La dichiarazione di prestazione sui prodotti da costruzione" è stato pubblicato il giorno 21 giugno 2013 alle ore 13:51 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
La marcatura CE sui prodotti di costruzione non attesta più la
conformità del prodotto ad una specificazione tecnica ma
"rappresenta la *conclusione di un iter armonizzato* attraverso il
quale:
* si valuta;
* si accerta;
* si garantisce, *mediante procedure di prova o di calcolo e di
controllo della produzione*;
* si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione".
Lo si legge nelle note al testo del Regolamento ex direttiva UE
305/2011 che entra in vigore il *1° luglio*.
Sostanziale novità del Regolamento è quella che la marcatura CE è
apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha
redatto *una dichiarazione di prestazione*. Essa descrive la
prestazione dei prodotti da costruzione "in relazione alle
caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle
pertinenti specifiche tecniche armonizzate".
La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le
informazioni sul prodotto-tipo, sul sistema di valutazione e verifica
della costanza della prestazione del prodotto, sulla norma armonizzata
o la valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna
caratteristica essenziale, sull'uso o gli usi previsti del prodotto da
costruzione, ecc.
*Quando e da chi viene redatta la dichiarazione di prestazione di un
prodotto di costruzione?* Quando il prodotto rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione
tecnica europea rilasciata per il prodotto stesso, *è il fabbricante
che redige la dichiarazione e che si assume la responsabilità della
conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione
dichiarata*.
"Salvo oggettive indicazioni contrarie", gli Stati membri
presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante
sia precisa e affidabile.
Il fabbricante può astenersi dal redigere la dichiarazione di
prestazione:
a) se il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare;
b) se il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere;
c) se il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi
tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e
mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di
opere.
_Continua venerdì 28 giugno..._
*Leggi anche:* norme armonizzate prodotti da costruzione.
http://www.mog231.it/la-dichiarazione-di-prestazione-sui-prodotti-da-costruzione/
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