lunedì 24 giugno 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Il decreto "Fare" in GU, le semplificazioni sulla sicurezza sul lavoro e TU" è stato pubblicato il giorno 24 giugno 2013 alle ore 14:15 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il *21 giugno 2013 n.69* il
Decreto legge_*__Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia_*. Si tratta del testo ufficiale e definitivo del
decreto del "Fare" annunciato con comunicato dal Governo lo scorso 15
giugno e *contiene norme e provvedimenti riguardanti la sicurezza
negli ambienti di lavoro*.

Per spiegare in sintesi gli intenti dei provvedimenti approvati dal
Governo utilizziamo il comunicato stampa apparso il 21 giugno 2013 sul
sito del Ministero del Lavoro relativo alla prossima convocazione per
il 1° luglio da parte del ministro Giovannini del Comitato di
coordinamento sulla vigilanza ispettiva, convocato per "per discutere
le azioni da intraprendere per rafforzare i controlli sulla sicurezza
sul lavoro e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche alla luce
delle recenti modifiche normative".

Iniziamo dall'articolo 32 del decreto legge pubblicato il 21 giugno,
ovvero l'articolo *_Semplificazioni di adempimenti formali in materia
di lavoro_*.

*Duvri (art. 32, 1,a)*. "In luogo della semplice predisposizione del
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)"
può "essere nominato un incaricato unico che sovraintenda alle
attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario
coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori. Tale
incaricato deve essere in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali tipiche di un preposto, nonché essere
soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro. Resta comunque l'obbligo di predisporre
il DUVRI nel caso di rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui
all'allegato XI al Testo Unico sulla sicurezza del 2008."

Tale provvedimento riguarderà i soli settori a *basso rischio*
infortunistico, settori che
dovranno essere identificati "mediante un decreto del Ministero del
Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli
indici infortunistici di settore dell'INAIL, e da adottare sentita
la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni".

"L'*obbligo di predisposizione del DUVRI viene escluso* per quelle
prestazioni che in relazione alla loro durata impiegano un numero
esiguo di lavoratori (dieci uomini-giorno).
Sono ovviamente escluse da tale deroga le lavorazioni che possano
comportare rischi
derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
dalla presenza di altri
rischi particolari".

*Cantieri.* (articolo 31,1,h). Previste semplificazioni e
l'introduzione di "modelli
semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del
piano di sicurezza e
coordinamento richiamato all'articolo 131 del codice degli appalti
pubblici" e del fascicolo dell'opera. I modelli dovranno essere
regolati da un ulteriore decreto previo
confronto con la Commissione consultiva permanente.

*Comunicazioni telematiche.* (articolo 32, 1, e; 2). "La comunicazione
agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi a nuovi
insediamenti produttivi" può "essere effettuata nell'ambito delle
istanze e delle segnalazioni presentate allo sportello unico per le
attività produttive di cui al DPR 160/2010''. Anche in questo caso
"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate,
secondo criteri di
semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e
sono approvati i modelli
uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo".

(Articolo 32, 5 h-n). "Il datore di lavoro" può "trasmettere per via
telematica alcune
*comunicazioni in materia di misure specifiche di protezione e di
prevenzione*, di esposizione non prevedibile, di notifiche
all'organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche
per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di
lavoro". Il provvedimento riguarda superamento valori esposizione (TU
art. 225), esposizione anomala (TU, 240), inizio lavoro (TU, 250),
infortunio da agenti biologici (TU, 277).

*Comunicazioni infortuni* (articolo 34). Dopo 180 giorni
dall'entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro possa denunciare
per via telematica eventi legati ad infortuni solo all'INAIL, che
trasmetterà in tempo reale tali informazioni alle altre autorità
competenti (pubblica sicurezza, autorità portuali e consolari,
nonché ai servizi ispettivi della direzione territoriale del
lavoro)".

*Lavori di breve durata* (articolo 35). "Si prevede che, con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della Salute (sentite la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano), siano adottate *misure di semplificazione degli adempimenti
relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria*, nei
casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza
di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate
lavorative nell'anno solare di riferimento)". Il riferimento è a
"alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di
controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a
quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione
riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il
quale il
prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di
lavoro precedente, pur nel
medesimo settore produttivo".

*Verifica atrtezzature* (articolo 31, 2,f). "Ridotto da sessanta a
quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuta ad
effettuare la prima verifica ed è stato inoltre previsto l'obbligo,
per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così
come le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di
lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità
ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge.
In questo caso, il soggetto interessato potrà da subito rivolgersi,
per la verifica periodica, a soggetti pubblici o privati abilitati,
sostenendone il relativo costo".

*Formazione* (articolo 31, c). "Introdotte misure di razionalizzazione
in tema di formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32, TU) e di
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37, TU). In
particolare, al fine di evitare duplicazioni, è stato previsto che
nel caso in cui tali soggetti abbiano già svolto percorsi formativi i
cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono
tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia
riconosciuto loro un apposito credito formativo in relazione alla
durata e ai contenuti della formazione già ricevuta".

*Certificazioni sanitarie*. All'articolo 42 abrogate le disposizioni
sull'obbligo di attestati di idoneità psicofisicaa: sana
costituzione, idoneità in lavorazioni non a rischio, sana
costituzione per farmacisti, idoneità fisica,pubblico impiego,
idoneità fisica maestro di sci.

*Info:*
decreto legge 21 giugno 2013
comunicato stampa Ministero Lavoro



http://www.mog231.it/il-decreto-fare-in-gu-le-semplificazioni-sulla-sicurezza-sul-lavoro-e-tu/

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