martedì 11 giugno 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Attrezzature lavoro abilitazione specifica lavoratori, circolare n.21 10 giugno 2013" è stato pubblicato il giorno 11 giugno 2013 alle ore 13:16 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

ROMA - Pubblicata dal *Ministero del Lavoro* la *circolare n.21 del 10
giugno 2013* riguardante le *attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione* degli operatori.

La circolare si riferisce agli adempimenti in materia introdotti
dall'Accordo del 22 febbraio e segue i chiarimenti pubblicati dal
Ministero stesso l'11 marzo con documento n.12.

Dodici i punti affrontati. Il primo riguarda il corso di aggiornamento
utile al rinnovo dell'abilitazione e chiarisce che il corso stesso
deve essere svolto da un *solo docente*.

Sempre sulla validità dell'abilitazione il punto 3, che ricorda come
questa duri cinque
anni e come il mantenimento sia garantito dai corsi di aggiornamento
con periodicità almeno quinquennale.

Quindi il *modulo giuridico-normativo* (punto 2) per il quale la
circolare chiarisce che deve essere  effettuato una sola volta per
ognuno di questi gruppi di allegati: II, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X.

Al punto 4 si ricorda che le *attrezzature per le quali si richiede*
abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell'allegato A
lettera A punto 1 dell'Accordo 22 febbraio
2012 e che l'elenco è da considerare esaustivo e non esemplificativo.

Quindi ancora formazione. La *formazione pregressa* (punto 5) per
quanto riguarda i punti 9.1 b) e c) ha validità a decorrere
rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di
superamento della verifica finale di apprendimento. Per il 9.1 a) è
riconoscita senza
necessitare di ulteriori condizioni. La *documentazione* per il
riconoscimento della formazione pregressa inoltre (punto 6) ha natura
esemplificativa e non tassativa.

Punto 7. Allegati III e seguenti nel punto 1.0. "Si conferma che il
punto 1.0 degli allegati
III (PLE ndr)e seguenti dell'Accordo in argomento va inteso nel senso
che il *lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle
attrezzature di cui ai suddetti allegati*, anche se con
caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente
previste dallo specifico allegato".

Quindi i *requisiti dei docenti*. Punto 8. In riferimento all'allegato
A punto 2.1, si chiarisce che l'esperienza nella formazione e nella
prevenzione deve intendersi in modo "che i suddetti due requisiti
devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli
giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Il personale docente
dei moduli pratici deve possedere invece "esperienza professionale
pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi". Il docente può essere unico se soddifa
tutti i requisiti elencati.

Ancora, sl *punto 9* vengono elencati i requisiti dei corsi per
lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (Allegato V), e in
particolare il numero di prove necessarie. Al punto 10 indicazioni per
la formazione degli operatori addetti ai carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo (allegato VI. Qualora a tali carrelli
siano abbinati
accessori che portino l'attrezzatura a risultare in una delle
definizioni tra i punti a) e
h) dell'allegato A,  occorre acquisizione di titolo corrispondente.

*Lavoratori del settore agricolo.* Punto 11. Appartengono a tale
categoriea richiamata dal punto 9.4 tutti i lavoratori impiegati in
mansioni citate dall'articolo 2135 del codice
civie.

Ultimo punto infine, la *dichiarazione* (ex articolo 72 comma 2 D.Lgs
81/2008), che deve essere scritta dal datore di lavoro e indicare
lavoratore o lavoratori incaricati, formazione e
abilitazione.
*Info:* circolare n.21 10 giugno 2013.



http://www.mog231.it/attrezzature-lavoro-abilitazione-specifica-lavoratori-circolare-n-21-10-giugno-2013/

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